Allegato “A” al n. 26.602 di Repertorio n. 3938 di Raccolta
Art. 1
È costituita la FEDERAZIONE ITALIANA PICCOLI EDITORI di GIORNALI, in sigla F.I.P.E.G., con sede in Torino, e sede operativa a Casale Monferrato p.zza L.N. Calabiana, 1.
Art. 2
La Federazione è una libera associazione di Aziende Editrici di giornali a diffusione locale, con pubblicazione settimanale e multisettimanale: regionale, interprovinciale, provinciale. Per definizione il giornale è caratterizzato per la mancanza di copertina, l’impaginazione in colonne, il contenuto informativo politico-economico e di attualità, con pluralità di argomenti.
Art. 3
La F.I.P.E.G. si prefigge di realizzare un collegamento informativo e operativo tra gli Associati e di rappresentarli a tutti i livelli; in particolare per gli aspetti dei C.C.N.L. giornalisti, grafici editoriali, per i problemi della legislazione sulla editoria, della distribuzione, delle norme postali, tributarie e fiscali; nonché di intraprendere tutte le iniziative utili ed opportune per gli Associati.
Art. 4
La F.I.P.E.G. provvede alla propria attività con i seguenti proventi:
a) le quote sociali;
b) i contributi di Enti;
c) entrate varie.
L’entità della quota sociale, che l’Azienda associata è tenuta a versare per ogni testata iscritta, è deliberata ogni anno dal Consiglio Direttivo.
La Federazione non ha scopo di lucro.
Art. 5
Possono essere iscritte alla F.I.P.E.G. le testate giornalistiche di proprietà o in gestione editoriale di Aziende Editrici che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 2 e che rispettino i seguenti parametri:
a) periodicità settimanale o multisettimanale;
b) iscrizione della testata nel Registro della Stampa presso il Tribunale competente e, per l’Azienda, iscrizione al Registro Nazionale della Stampa;
c) numero minimo di due dipendenti, anche a tempo parziale, per ogni testata;
d) numero minimo di 3.000 copie stampate, per edizione;
e) vendita in edicola e in abbonamento.
La richiesta di associazione della testata giornalistica alla F.I.P.E.G. deve essere presentata dal legale rappresentante dell’Azienda Editrice, corredata da una autocertificazione, su modulo predisposto dal Consiglio Direttivo, dichiarante il rispetto dei parametri sopra indicati.
La domanda va indirizzata al Consiglio Direttivo della F.I.P.E.G., – cui compete l’esame delle richieste di associazione – che delibera in merito a maggioranza.
Il giudizio del Consiglio Direttivo è inappellabile.
Art. 6
Ogni testata giornalistica iscritta ha diritto:
a) di ricevere le comunicazioni della Federazione;
b) di godere delle convenzioni stipulate dalla F.I.P.E.G. a nome degli Associati;
c) di inviare proposte al Consiglio Direttivo;
d) di eleggere il Consiglio Direttivo.
La qualifica di Associato si perde per le seguenti motivazioni:
– chiusura della testata giornalistica;
– dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
– morosità nel versamento delle quote sociali per oltre sei mesi;
– radiazione decretata dal Consiglio Direttivo per incompatibilità o indegnità.
Art. 7
Sono organi della Federazione:
1) l’Assemblea dei Soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.
Art. 8
L’Assemblea dei Soci:
a) rappresenta l’universalità degli Associati; le proprie deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.
b) elegge il Consiglio Direttivo stabilendo il numero dei membri da eleggere;
c) si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero lo richieda almeno 1/3 degli Associati.
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con otto giorni di preavviso. Essa è validamente costituita in prima convocazione se vi è presente, o rappresentata per delega, la maggioranza degli Associati; in seconda convocazione, trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, sarà valida con qualsiasi numero di partecipanti.
Esercitano l’elettorato attivo tutti gli Associati in regola con le quote sociali e iscritti da almeno sei mesi; tutti i rappresentanti degli Associati possono essere eletti agli organi direttivi e sono rieleggibili.
Ciascun Associato esprime tanti voti quante sono le testate che ha iscritto.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo è formato da membri eletti dall’Assemblea dei Soci e da membri cooptati dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può cooptare fino ad un massimo di tre Consiglieri, anche non rappresentanti di Associati, che restano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.
Nell’ambito del Consiglio Direttivo tutti i consiglieri hanno diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo ha durata triennale.
Nel caso si debba surrogare un Consigliere, se era stato eletto, subentra il primo dei non eletti, o in mancanza viene cooptato dal Consiglio Direttivo possibilmente tra rappresentanti degli Associati.
Se invece era stato cooptato, si può procedere ad una nuova cooptazione.
Art. 10
Il Consiglio Direttivo:
a) elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; altresì, con provvedimento motivato e con la maggioranza dei due terzi dei componenti, delibera la revoca del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
b) è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della F.I.P.E.G.;
c) amministra il patrimonio sociale;
d) stabilisce le quote sociali;
e) stabilisce entità e forme di rimborso delle spese affrontate dai Consiglieri stessi nell’espletamento degli incarichi assegnati.
f) delibera in merito al bilancio consuntivo su documenti predisposti dal Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta all’anno per esaminare il bilancio consuntivo.
Si riunisce, inoltre, ogni volta si renda necessario, con la convocazione fatta dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. Le convocazioni, contenenti l’ordine del giorno, devono essere consegnate almeno tre giorni prima della riunione.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
I Consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio potranno essere dichiarati decaduti con specifica delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 11
Il Presidente è il legale rappresentante della F.I.P.E.G.
Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di carica ed eventualmente di età.
Il Presidente ha, in unione con gli altri componenti del Consiglio, la responsabilità dell’amministrazione della Federazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci ed è in entrambe assistito dal Segretario.
I poteri di firma sono assegnati, in forma disgiunta, al Presidente e al Vice Presidente.
In caso di urgenza il Presidente prende le decisioni che ritiene necessarie, salvo sottoporle alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Art. 12
Il Segretario assiste il Presidente, il Consiglio e l’Assemblea dei Soci e redige i verbali delle rispettive riunioni; tiene aggiornato il Libro dei Soci, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e cura la conservazione degli atti.
Il Tesoriere predispone il bilancio della Federazione, segue i movimenti contabili e tiene le relative registrazioni; ha la firma sui c/c bancari o postali della F.I.P.E.G.
Il Tesoriere provvede ai rimborsi delle spese sostenute dai Consiglieri nell’espletamento dei loro incarichi, nella entità e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite, durano fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che le hanno deliberate e sono reiterabili.
Art. 13
Lo Statuto potrà essere modificato solo dall’Assemblea Straordinaria dei Soci.
Art. 14
La F.I.P.E.G. potrà confluire in altro organismo, ove siano garantite le sue finalità, con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci.
Art. 15
L’eventuale scioglimento della F.I.P.E.G. sarà deciso dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, che delibererà anche sulla devoluzione dell’attivo eventualmente risultante.